I Patti lateranensi (Concordato) tra Stato e Chiesa di Mussolini (1929).

I Patti lateranensi (Concordato) tra Stato e Chiesa di Mussolini (1929).

Pubblico di seguito i testi integrali dei Patti Lateranensi (Concordato) tra lo Stato italiano governato da Mussolini e lo Stato della Chiesa (1929).


L. 27 maggio 1929, n. 810


Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi al Concordato,
sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e I’Italia, l’11 febbraio 1929.
[Pubblicatanel Suppl. ord. Gazz. Uff. 5 giugno 1929, n. 130].

Sezione 1
STATO E CHIESA CATTOLICA

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929 (1)

(1) La Corte costituzionale: ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di referendum abrogativo dell’art. 1, limitatamente al contenuto degli artt. 1, 10, 17 e 23 del Trattato c all’intero contenuto del Concordato, con sentenza 2-7 febbraio 1978, n. 16 (infra, p. 684); ne ha dichiarato la parziale illegittimità, nella parte in cui dà esecuzione ai commi 4° 5° e 6° dell’art. 34 conc., con sentenza 22 genaio-2 febbraio 1982, n. 18 (infra, p. 688 s.); ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità nella parte concernente l’art. 16, comma 2° del Trattato, con ordinanza 24-30 gennaio 1985, n. 26 (infra, p. 692); ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità nella parte concernente l’art. 11 del Trattato con sentenza 6-8 giugno 1988, n. 609 (infra, p. 700).

2. Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilità.
Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall’esecuzione del piano stesso.
La indennità dovuta agli espropriandi sarà determinata in base a stima redatta dai competenti uffici dell’Amministrazione del lavori pubblici ed approvata dal Ministro.
In caso di mancata accettazione della stima da parte del proprietari, la indennità sarà fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri, dei quali uno sarà nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno dall’interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di appello di Roma.
Qualora l’interessato, dopo aver negata l’accettazione della indennità, ometta di designare il suo rappresentante entro un mese dall’avvenuta opposizione alla stima, questa s’intenderà definitivamente accettata (1).

(1) R.D.L. 3 ottobre 1929, n. 1882 (in Gazz. Uff. 4 novembre 1929, n. 256) convertito in legge 30 dicembre 1929, n. 2328, ha cosi integrato l’art. 2: ” Articolo unico. Tra le opere ed espropriazioni considerate dall’art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, sono comprese anche quelle occorrenti per la sistemazione della Rappresentanza diplomatica del Regno d’Italia presso la Santa Sede”.

3. Con regio decreto su proposta del Ministro per le finanze, saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti per l’esecuzione del Trattato e del Concordato, e saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.

4. La presente legge entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato e del Concordato (1).

(1) Lo scambio delle ratifiche è avvenuto il 7 giugno 1929 (vedasi Gazz. Uff. 8 giugno 1929, n. 133).


TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA’.
Premesso:

Che la Santa Sede e l’Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l’addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l’assoluta indipendenza per l’adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la “questione romana “, sorta nel 1870 con l’annessione di Roma al Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;
Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza, garentirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana;
Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè, per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e, per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

1. L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato (1).

(1) Il principio è considerato non più in vigore dal n. 1 del Protocollo addizionale all’Accordo del 18 febbraio 1984 (infra, p. 244).

2. L’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.

3. L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l’allegato 1 del presente Trattato, del quale forma parte integrante.
Resta peraltro inteso che la Piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall’autorità competente.
Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall’autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.

4. La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l’Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

5. Per l’esecuzione di quanto è stabilito nell’articolo precedente, prima dell’entrata in vigore dei presente Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro.
Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi. disinteressandosene lo Stato italiano.

6. L’Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata un’adeguata dotazione di acque in proprietà.
Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano, nella località indicata nell’allegata pianta (allegato 1) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane (1).
Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano (2).
Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici (3).
A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.
Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest’ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano (4).

(1) Si veda il R.D. 5 luglio 1934, n. 1350, che ha dato esecutorietà alla Convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede e l’Italia il 20 dicembre 1933; lo scambio delle ratifiche ebbe luogo il 12 settembre 1934.
(2) Si vedano: la Convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29 luglio 1929, e la Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 18 novembre 1929, rese esecutive con R.D. 9 giugno 1930, n. 1182; l’Accordo addizionale fra la Santa Sede e l’Italia in materia di servizi radiofonici del 5 aprile 1939; il D.M. 15 gennaio 1952, di adeguarnento delle tariffe postali con la Città del Vaticano; la legge 13 giugno 1952, n. 680, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra la Santa Sede e l’Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria ed a Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano l’8 ottobre 1951; lo Scambio di Note tra Italia e Santa Sede relativo al Passetto di Borgo del 18 maggio 1991.
(3) Si vedano: il R.D. 19 ottobre 1934, n. 1725, di approvazione della Convenzione ospedaliera fra la Santa Sede e l’Italia del 4 ottobre 1934, con efficaciaretro attiva al 10 ottobre; il R.D. 16 giugno 1938, n. 1055, di approvazione deIla Convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede e il regno d’Italia, il 28 aprile 1938, concernente il servizio di polizia mortuaria. La materia monetaria è stata regolata da convenzioni successive di durata decennale, l’ultima delle quali, conclusa nello Stato Città del Vaticano il 9 agosto 1971, è stata ratificata ed eseguita con legge 12 aprile 1973, n. 196.
(4) Si veda la Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato Città del Vaticano e del Regno d’Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929, resa esecutiva con R.D. 9 giugno 1930, n. 1182.

7. Nel territorio italiano intorno alla Città del Vaticano il Governo si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano. In conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.
Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la extraterritorialità di cui all’art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si farà di comune accordo.

8. L’Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibile l’attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Presidente della Repubblica.
Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio Italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Presidente della Repubblica (1).

(1) Cfr. artt. 276, 277, 278 c.p.

9. In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell’abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti l’abbandono di detta residenza (1).
Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz’altro cittadini italiani.
Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio della Repubblica italiana, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e, ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene.

(1) Si veda lo scambio di note diplomatiche 23 luglio-17 agosto 1940, che rende applicabile la norma anche ai cittadini italiani facenti parte delle rappresentanze pontificie all’estero, compresi in appositi ruoli della Santa Sede, per la durata del loro ufficio all’estero, considerati a tal fine come se avessero stabile residenza nella Città del Vaticano.

10. I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all’Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale (1).
Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli artt. 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.
Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della Città del Vaticano all’emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane.
Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi della Repubblica.

(1) Si veda il R.D. 27 ottobre 1932, n. 1422, di esecuzione del Protocollo stipulato in Roma il 6 settembre 1932, fra la Santa Sede e il Governo del regno d’Italia.

11. Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili (1).

(1) Si vedano l’art. 2 del Protocollo del 15 novembre 1984 ed il punto 111 della lettera del Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, infra, rispettivamente p. 249 e p. 252 s. La Corte costituzionale con sentenza 6-8 giugno 1988, n. 609 (infra, p. 700) ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità della norma.

12. L’Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale
Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nella Repubblica di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l’Italia.
Resta inteso che l’Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica.
Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l’Italia, il quale sarà il decano del Corpo diplomatico, a termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815 (1).
Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri Governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.

(1) R.D. 17 giugno 1929, n. 1146, ha istituito l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede.
In ordine al decanato si vedano ora anche gli artt. 14 e 16, n. 3, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, sottoscritta dall’Italia il 14 marzo 1962, ratificata ed eseguita con legge 9 agosto 1967, n. 804.

13. L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (allegato II, 1, 2 e 3).
Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell’annesso Monastero, versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione perla detta Basilica.
Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere (allegato 11, 9).

14. L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (allegato 11, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonché si obbliga a cederLe, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfò con tutte le dotazioni attinenze e dipendenze (II, 5) (1).
Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti Ala Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell’allegata pianta (allegato II, 12).
L’Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant’Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (allegato III, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.

(1) Modificato dalla legge 21 marzo 1950, n. 178, di ratifica e di esecuzione dell’Accordo fra la Santa Sede e l’Italia per una nuova delimitazione della zona extraterritoriale costituita dalle Ville Pontificie in Castel Gandolfo – Albano Laziale, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948.

15. Gli immobili indicati nell’art. 13 e negli alinea primo e secondo dell’art. 14, nonché i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant’Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli (1), il palazzo del Vicariato (allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.
Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll’intervento del Sommo Pontefice.

(1) Alcune modifiche sono state apportate con: scambio di note 25-30 gennaio 1937; D.Lgs.C.P.S. 18 marzo 1947, n. 664; D.Lgs.vo 10 aprile 1948, n. 1080; legge 25 ottobre 1982, n. 884; scambio di note 8 agosto-7 settembre 1987; scambio di note 18 maggio 1991. Si veda, inoltre, la nota 1 all’art. 14.

16. Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici, Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant’Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (allegato III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari chè straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente (1).
E’ in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l’assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali e comunali Italiane, le quali possono all’uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica (1).

(1) Si veda l’art. 2 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) nonché, da ultimo, l’art. 7.4, lett. c, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) e l’art. 7.1 lett. e) del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Inoltre, si segnala che gli immobili di cui agli artt. 13-16 non sono soggetti all’accertamento generale dei fabbricati, ai sensi degli artt. 6.3, lett. e del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (supra, p. 46) e 38.2, lett. b, del D. P. R. 1 ‘ dicembre 1949, n. 1142 (supra, p. 54 s.).
(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 24-30 gennaio 1985, n. 26, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità del secondo comma. Vedasi infra, p. 692.

17. Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignita, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal l° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente (1).

(1) Si veda l’art. 3 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

18. 1 tesori d’arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l’accesso del pubblico.

19. I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall’estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all’estero, potranno senz’altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all’estero.

20. Le merci provenienti dall’estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto della Repubblica al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari (1)

(1) Si vedano le circolari Min. Finanze e Min. Comunicazioni 28 luglio 1930, che hanno dato esecuzione alla Convenzione doganale tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano del 30 giugno 1930, entrata in vigore il l’ agosto successivo, ed integrata con Accordo del 17-31 novembre 1949. Si veda anche l’art. 71 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto).

21. Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima (1).
Durante la vacanza della Sede Pontificia, l’Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.
Cura, inoltre, l’Italia che nel suo territorio all’intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.
Le dette norme valgono anche Per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concili presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

(1) Si vedano l’art. 105 disp. att. c.p.c. (Forma speciale di esame testimoniale) e l’art. 351 c.c. (Dispensa dall’ufficio tutelare). Gli artt. 356 (Norme relativi all’assunzione di determinati testimoni) e 453 (Casi in cui i testimoni o i periti possono assumersi a domicilio) del c.p.p. del 1930, nelle parti relative all’assunzione delle testimonianze dei Cardinali, non trovano riscontro nel codice vigente.
Si segnala altresì che a norma dell’art. 16 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 il personale della Polizia di Stato ed i reparti inquadrati sono tenuti a rendere il saluto al Sommo Pontefice. Inoltre l’art. 40 prescrive in generale che i servizi di rappresentanza sono disposti o autorizzati dai Prefetti anche nelle cerimonie religiose.

22. A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l’autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz’altro contro di lui a norma delle leggi italiane.
La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati (1)
Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell’art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.

(1) In forza degli artt. 4 s. della legge 7 giugno 1929, n. II dello Stato della Città del Vaticano sulle Fonti del diritto è ivi ancora vigente il codice penale del Regno d’Italia (R.D. 30 giugno 1889, n. 6133).

23. Per l’esecuzione nella Repubblica delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale (1).
Avranno invece senz’altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari (2).

(1) Si veda la legge 13 aprile 1933, n. 379, per la esecutorietà della Convenzione con dichiarazione annessa, stipulata in Roma tra la Santa Sede e l’Italia il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale.
(2) Si veda, al riguardo, il n. 2, lett. c), del Protocollo addizionale all’Accordo del 18 febbraio 1984 (infra, p. 244).

24. La Santa Sede, in relazione alla sovranità che Le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.
In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

25. Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce l’Allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l’Italia.

26. La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la ” questione romana ” e riconosce il Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano (1).
Alla sua volta l’Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice.
E’ abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214, e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.

(1) Del mutamento della forma istituzionale dello Stato venne dato atto con lo scambio di note fra la Santa Sede e l’Italia del 9-21 agosto 1946, con il quale fu modificato l’art. 20 del Concordato.

27. Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d’Italia ed entrerà in vigore all’atto stesso dello scambio delle ratifiche.

Roma, addì undici febbraio millenovecentoventinove.

(L.S.) Pietro Cardinale Gasparri.
(L.S.) Benito Mussolini.

Seguono:
Allegato I: Pianta del territorio dello Stato della Città del Vaticano.
Allegato II: Piante degli immobili . con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazione e da tributi (Tavole XII).
Allegato III: Piante degli Immobili esenti da espropriazione e da tributi’ (Tavole VIII).
Allegato IV: Convenzione finanziaria. (Si omettono le piante allegate).


ALLEGATO IV. – CONVENZIONE FINANZIARIA

[Con r.d. 27 maggio 1929, n. 851, sono state dettate le norme per
la esecuzione della Convenzione finanziaria
].

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ.

Si premette:

Che la Santa Sede e l’Italia, a seguito della stipulazione del Trattato, col quale è stata definitivamente composta la ” questione romana “, hanno ritenuto necessario regolare con una convenzione distinta, ma formante parte integrante del medesimo, i loro rapporti finanziari;
Che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subiti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e dei beni degli enti ecclesiastici, e dall’altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella città di Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in contanti e parte in consolidato, la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt’oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla Santa Sede medesima anche solo in esecuzione dell’impegno assunto con la legge 13 maggio 1871;
Che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma;
Le due Alte Parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari, hanno convenuto:

l. L’Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto consolidato italiano 5 per cento al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p.v.) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo).

2. La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l’Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.

3. Tutti gli atti da compiere per l’esecuzione del Trattato, della presente Convenzione e del Concordato, saranno esenti da ogni tributo.

Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.

(L.S.) Pietro Cardinale Gasparri.
(L.S.) Benito Mussolini.

Concordato fra la Santa Sede e l’Italia.

[Le disposizioni del Concordato non riprodotte nel testo dell’Accordo del 18 febbraio 1984 (infra, p. 232 s.) devono intendersi abrogate, come previsto dal n. 1 dell’art. 13 di quest’ultimo, dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica avvenuto il 3 giugno 1985. Si veda infra, p. 281 il testo dell’art. 27].

(Omissis).


L. 27 maggio 1929, n. 847
Disposizioni per l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929
fra la Santa Sede e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio 
(1).
[Pubblicata nella Gazz. Uff 8 giugno 1929, n. 133.


La presente legge cesserà di spiegare ogni effetto dalla data di entrata in vigore della emananda legge di attuazione dell’art. 8 dell’Accordo del 18 febbraio 1984; si veda il relativo disegno di legge, infra, p. 347 s. è fatta salva la disciplina transitoria (dettata dalla lett. c), n. 4, del Protocollo addizionale, infra, p. 245) per i matrimoni celebrati anteriormente all’entrata in vigore dell’Accordo].

(1) Si riproduce il testo dell’art. 34 dei concordato del 1929:
” 34. Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.
Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.
Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi e redigerà l’atto di matrimonio, dei quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile.
Le cause concernenti la nullità del matrimonio [e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato] sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.
[I provvedimenti e] le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme dei diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.
[I provvedimenti e] le sentenze relative, quando siano divenute definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell’atto di matrimonio.
Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall’autorità giudiziaria civile “.

CAPO I.
Modificazioni al Titolo V del Libro I del codice civile.

1-4. ………………………………………………………………………………………………….(1).

(1) Abrogati dall’art. 115 disp. trans. c.c. vigente.

CAPO II.
Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.

5. Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti

6. Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli artt. 70 e seguenti del codice civile e degli artt. 65 e ss. del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, per l’ordinamento dello stato civile (1).
La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell’art. 73 
del codice Civile (2), deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sarà celebrato.

(1) Vedi ora artt. 93 ss. c.c. vigente (infra, p. 628 s.) ed artt. 95 ss. R.D. 9 luglio1939, n. 1238.
(2)Ora, art. 96 c.c. vigente (infra, p. 629).

7. Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all’unica pubblicazione, l’ufficiale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l’esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.
Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell’art. 89 del codice civile (1), l’ufficiale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.
L’autorità giudiziaria decide sull’opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli artt. 56 e 61 prima parte del codice civile (2). In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare (3).

(1) Ora, art. 103 c.c. vigente (infra, p. 631 s.).
(2)Ora, artt. 85 e 86 c.c. vigente (infra, p. 626).
(3) La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio-1° marzo 1971, n. 31, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del terzo ed ultimo comma; successivamente, con sentenza 13 gennaio-2 febbraio 1982, n. 16, ha dichiarato l’illegittimità parziale del terzo comma; da ultimo, con ordinanza 30 settembre-8 ottobre 1987, n. 313 ha disposto la restituzione degli atti al giudice quo perché riesamini la rilevanza della questione alla luce dello jus superveniens (Accordo 18 febbraio 1984, art. 8 e Protocollo addizionale, n. 4). Vedasi infra, p. 676, p. 687, p. 697.

8. Il ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli artt. 130131 e 132 del codice civile (1).
L’atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

(1) Ora, artt. 143, 144 e 147 c.c. vigente (infra, p. 638 s.).

9. L’ufficiale dello stato civile, ricevuto l’atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri’ dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:
il nome e cognome, l’età e la Professione, iI luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;
il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;
il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;
il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.
L’ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore 
della Repubblica nei casi e per gli effetti indicati nell’art. 104 del R.D. 15 novembre 1865 per l’ordinamento dello stato civile (1).

(1) Ora, art. 132 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

10. Se l’atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall’art. 9 e la menzione dell’eseguita lettura degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile (1) prescritta dall’art. 8, l’ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l’atto per la sua regolarizzazione.
Quando l’atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco con l’indicazione della data, in cui è stata effettuata.

(1) Ora, art. 143, 144 e 147 c.c. vigente (infra, p. 638 s.).

11. La trascrizione dell’atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all’art. 7, anche se l’ufficiale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell’articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informare il procuratore della Repubblica, il quale, ove occorra, provvede a norma dell’art. 16.

12. Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all’art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:
1) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;
2) se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti’ civili, in qualunque forma celebrato;
3) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente 
(1).

(1) La Corte costituzionale con sentenza 13 gennaio-2 febbraio 1982, n. 16, ne ha dichiarato la parziale illegittimità. Vedasi infra, p. 687.

13. Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l’accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.
A questo scopo l’ufficiale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti’ occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l’indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del Ministro del culto avanti al quale è avvenuta.
L’avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi’ alla trascrizione del matrimoni . o, per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.
L’opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli’ artt. 89 e seguenti del codice civile civ. 
(1), in quanto applicabili.

(1) Ora, artt. 102 s. c.c. vigente (infra, p. 631 s.).

14. La trascrizione dell’atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.
La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell’art. 12, se la coabitazione continuò per tre mesi 
(1) dopo revocata l’interdizione.
Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

(1) Ora un anno, a norma dell’art. 119 c.c. vigente (infra, p. 633).

15. Se l’ufficiale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione. si osserva la disposizione dell’art. 75 del codice civile

(1) Ora, art. 98 c.c. vigente (infra, p. 630).

16. La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell’art. 12 della presente legge.
A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli artt. 104, 112, 113 e 114 del codice civile 
(1).

(1) Ora, artt. 117, 119, 124 e 125 c.c. vigente (infra, p. 632 s.). Con sentenza 24 febbraio-1° marzo 1971, n. 32, la Corte costituzionale ne ha dichiarato la parziale illegittimità, Vedasi infra, p. 677.

17. La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, [o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato], dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall’art. 34 del Concordato dell’11 febbraio 1929, fra l’Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene ìl comune, presso il quale fu trascritto l’atto di celebrazione del matrimonio.
La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza [o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile] e ne ordina la annotazione a margine dell’atto di matrimonio 
(1).

(1) La Corte costituzionale con sentenza 22 gennaio-2 febbraio 1982, n. 18, ne ha dichiarato la parziale illegittimità (infra, p. 688 s.). Si vedano, inoltre, le pronunzie n. 34 del 1971, n. 176 del 1973, n. 169 del 1974, n. 1 e n. 2 del 1977, n. 17 e n. 138 del 1982, infra, rispettivamente alle pp. 677, 679 s., 680, 683, 684, 687 s., 690 s.).
Con riguardo all’ultimo comma, si vedano l’articolo unico della legge 10 febbraio 1982, n. 34, per la modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita, nonché la legge 12 giugno 1930, n. 826, in materia di esenzioni fiscali degli atti del procedimento.

18. La disposizione dell’art. 116 del codice civile (1) è applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente art. 17, venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.

(1) Ora, art. 128 c.c. vigente (infra, p. 635 s.).

19. Le disposizioni del codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per t matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.
In pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici, può essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell’art. 115 del codice civile 
(1). La domanda può essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di età. La sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, è comunicata all’autorità ecclesiastica.

(1) Ora, art. 126 c.c. vigente (infra, p. 635).

CAPO III
Disposizioni generali e transitorie.

20. Agli effetti dell’art. 124 del codice civile (1) è parificato alla celebrazione del matrimonio i1 rilascio del certificato di cui all’art. 7.
Incorre nella multa stabilita nell’art. 124 del codice civile 
(1) l’ufficiale dello stato civile, che ometta di eseguire prontamente la trascrizione dell’atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, o che esegua la trascrizione quando questa non sia ammessa.

(1) Ora, artt. 136 e 137 c.c. vigente infra, p. 637).

21. La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all’entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.
Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio sì producono dal giorno della medesima 
(1).

(1) Si veda la legge 12 giugno 1930, n. 826.

22. Nel caso, in cui sia stata o venga pronunziata la nullità del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima dell’attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le formalità di cui all’art. 17 della presente legge, la Corte di appello, su domanda di una delle parti, abbia accertato che la nullità fu pronunziata per una causa ammessa anche nel codice civile (1).
[La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalità di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le Parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell’entrata in vigore della presente legge].

(1) Si veda la legge 12 giugno 1930, n. 826.

23. Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell’art, 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio.
La presente legge andrà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.


L. 27 maggio 1929, n. 848
Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni
civili dei patrimoni destinati a fini di culto.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 giugno 1929, n. 133.


Le disposizioni non espressamente richiamate dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono abrogate ai sensi dell’art. 74 della medesima (infra, p. 282).
E fatta salva, peraltro, la ultrattività delle stesse per le ipotesi in cui operano in via transitoria, secondo le comuni regole del diritto intertemporale.
Si veda infra il testo degli artt. 18 (p. 276), 15 e 16 (p. 281), 6, 7 e 8 (p. 282)].



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