REFERENDUM E SCUOLA

(A proposito di certe reclamate autonomie) 

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dov’è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giovani, col pensiero, perché ìi è nata la nostra Costituzione.”

Dal discorso di Piero Calamandrei agli studenti milanesi (1955)

Relativamente al prossimo referendum, occorre spiegare alcune cose a chi non si è occupato di questi problemi. Inizio dalla vicenda della DEVOLUZIONE per la parte relativa all’Istruzione.

Cinque anni fa fu varata una riforma costituzionale (Titolo V della parte II) da parte dell’allora centrosinistra al governo del Paese(1).  Il fine era quello di avviare il federalismo delle Regioni. Si stabilivano le materie su cui doveva legiferare lo Stato, dove le Regioni e dove la materia era concorrente.  Direttamente o indirettamente, per modifiche, soppressioni o integrazioni, furono toccati 12 articoli della Costituzione.  Il problema principale di questa riforma sta proprio nelle materie concorrenti tra Stato e Regioni. Tutti i fatti umani sono inscindibilmente concatenati gli uni agli altri per effetto del nesso causa-effetto. Le situazioni oggetto di disciplina non sono mai riconducibili in modo esclusivo ad una sola materia, la quale costituisce dunque una mera classificazione teorica che si basa sull’oggetto principale della stessa disciplina. Esemplificando sull’istruzione, la realizzazione di un edificio scolastico costituisce una situazione che risulta riferibile a materie differenti. L’edificio scuola concerne infatti innanzi tutto il profilo urbanistico perché costituisce un’opera di urbanizzazione secondaria. Ma rappresenta anche il mezzo che assicura la soddisfazione del diritto primario all’istruzione. La sua realizzazione inciderà inoltre sull’organizzazione amministrativa del Ministero della Pubblica Istruzione. Gli utilizzi possibili al di fuori dell’orario delle lezioni condizioneranno, ancora, la dislocazione dei seggi elettorali o la promozione e l’organizzazione delle attività culturali. Si tratta solamente di un esempio perché praticamente nessun fatto risulta separabile in modo netto dagli altri. Di questo si erano resi conto i riformatori che prevedevano una normativa di attuazione che non fu possibile realizzare in quanto vi fu il cambio di governo che affossò questa riforma.

Per quel che riguarda la scuola la riforma del Titolo V ha avuto un significato dirompente. Si è fatta fessa la Prima Parte della Costituzione, quella immodificabile, con un escamotage tipico del prestigiatore Bassanini. Per capire ricordo l’articolo 33 della Costituzione: 

“Articolo 33

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale“.

Ebbene, il 3° comma (che ho evidenziato) dice che lo Stato non deve intervenire in alcun modo al finanziamento delle scuole private.

Cosa ha inventato quel furbastro di Bassanini ? Al primo comma dell’articolo 114 della Costituzione riformata (in luogo del vecchio articolo 114 che diceva “la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”) ha scritto:

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato“.

E questo articolo è truffaldino perché permette che si rispetti l’articolo 33 mentre si può finanziare la scuola privata attraverso le altre entità che costituiscono la Repubblica. Cosa puntualmente avvenuta a partire proprio dal governo di centrosinistra che ha anche dato anche ogni equiparazione.

Ora, con il progetto di riforma costituzionale della destra, a guida dei secessionisti della Lega, la cosa si fa molto più grave. Vediamolo attraverso un documento del Comitato “Difendiamo la Costituzione” di Roma.

___________________

Comitato “difendiamo la Costituzione”- Roma              

                                                     ISTRUZIONE

  DOBBIAMO  RICORDARE :

–          L’art. 117 della Costituzione promulgata il 27 dicembre 1947  assegnava alle Regioni in materia di istruzione  esclusivamente  compiti di carattere assistenziale (per l’espletamento del diritto allo studio) e di addestramento al lavoro (tramite corsi di formazione professionale), compiti che non riguardavano l’unitarietà del sistema scolastico di pertinenza statale.

–          Le modifiche del Titolo V della parte seconda della Costituzione (Legge costit. 18 ottobre 2001) hanno conferito alle Regioni competenze estranee  al cit.art.117. Mentre lo Stato  mantiene legislazione esclusiva nelle “norme generali sull’istruzione”, le Regioni entrano in concorrenza con lo Stato  (“legislazione concorrente”) nell’ “istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale”(queste ultime di esclusiva competenza regionale).

(Tra le modifiche del Titolo V è stata fondamentale, per quanto riguarda l’istruzione, quella relativa all’art.114 “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. Lo Stato non coincide più con la Repubblica , ma diviene uno dei suoi elementi costitutivi. Da questa nuova formulazione trae legittimazione il nuovo assetto dell’istruzione , “diviso” tra Stato e Regioni.)

 –   A proposito di autonomia delle istituzioni scolastiche, bisogna ricordare che

l’autonomia scolastica è prevista nella Legge 59/ 97 ( Riforma della Pubblica Amministrazione). Benché all’art.21 l’autonomia delle istituzioni scolastiche sia stata inserita dal legislatore nel processo di realizzazione dell’autonomia dell’intero sistema formativo, in realtà essa si è manifestata come un provvedimento atto a consentire ai singoli istituti la facoltà di realizzare al proprio interno interventi autonomi di carattere organizzativo e didattico, con conseguenze non positive sull’unitarietà del sistema scolastico nazionale. Tale autonomia risulta costituzionalizzata – come si è visto – con le modifiche del Titolo V.

–          L’autonomia delle singole istituzioni scolastiche ha reso più facile

l’inserimento nel sistema scolastico nazionale delle scuole private che in base alla legge 62/2000 chiedono e ottengono la parità con connessi finanziamenti statali (e regionali, dopo le modifiche del Tit.V).

–    La legge Moratti ( Legge 53/2003) di riforma del sistema scolastico, sulla base delle modifiche del Tit.V, prevede il passaggio alle Regioni degli Istituti Professionali di Stato, amputando una parte cospicua del sistema formativo nazionale dalla sua sede costituzionale: lo Stato.

               Questo scenario suscita già oggi considerazioni allarmanti

  a) Lo spazio concesso alle Regioni con la “legislazione concorrente” ha creato un contenzioso già approdato alla Corte Costituzionale. Le leggi regionali, non più limitate a interventi sul diritto allo studio, ma rivolte sia al “buono scuola” per favorire la frequenza alle scuole private, sia all’istituzione di “bienni integrati” sperimentali, tendenti a occupare spazi di pertinenza del sistema scolastico nazionale creano una contraddizione palese con l’art.33 della Costituzione .

b)  I docenti degli Istituti Professionali di Stato -dopo mesi di ansie – sono per ora moderatamente tranquilli,sia per il rinvio al 2007 dell’entrata in vigore della riforma nella scuola superiore, sia perché  non verrebbero comunque “regionalizzati” fino al 2010. In molti pensano cosa sperimentare per conferire un look “da liceo” al proprio Istituto Professionale. L’incognita della gestione regionale spaventa tutti.

c)  La valorizzazione  del ruolo del dirigente scolastico, prevista con apposito      decreto, segno di un’autonomia scolastica in chiave verticistica, prelude in prospettiva all’assunzione diretta dei docenti  da parte delle istituzioni scolastiche. (Non sono timori infondati: c’è un decreto in itinere che adombra situazioni del genere…)  

In che senso la cosiddetta Riforma della parte seconda della Costituzione approvata dall’attuale maggioranza  PEGGIOREREBBE ulteriormente la condizione dell’istruzione nel nostro paese?

Le ulteriori modifiche dell’art.117 attribuiscono alle Regioni potestà legislativa ESCLUSIVA in “ organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia scolastica; la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione”.

Ciò significa:  

·        Ogni Regione potrebbe emanare proprie leggi  in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, di modelli organizzativi, di organizzazione e gestione del personale. Alle circolari ministeriali si sostituirebbero Regione per Regione le circolari degli assessori e della burocrazia locale… ( un esempio lo troviamo nella Provincia di Bolzano dove l’amministrazione e gestione del personale è stata ceduta dallo Stato alla Provincia nel 1996. Le buste paga sono quasi il doppio di quelle stabilite nei CCNN, ma sono più pesanti le mansioni aggiuntive, sia in termini di orario che di prestazioni in tutti gli ordini e gradi di scuola…)

·        Ogni Regione potrebbe emanare una propria normativa per il reclutamento, i trasferimenti  etc.( E’ evidente che aumenterebbero le richieste di trasferimento verso le regioni più ricche o più disponibili a investire risorse nell’istruzione. Si creerebbero disparità inaccettabili nella categoria, con inaccettabili ricadute su alunni e alunne, oltre al caos più assoluto per alcuni anni).Ben peggio della “legislazione concorrente”!!

·        L’istruzione perderebbe il suo carattere nazionale ed istituzionale per diventare essenzialmente un “servizio pubblico”organizzato e gestito sulla base di valutazione ed esigenze localistiche.( I docenti, gratificati da compensi più elevati elargiti da qualche regione, sarebbero in grado di opporsi a una deriva che porterebbe sempre più a una scuola “mercantilistica”, frutto di una collaborazione con aziende del territorio, più attenta agli “affari” locali che alla formazione delle giovani generazioni??)

QUESTA RIFORMA COSTITUZIONALIZZEREBBE IN SOSTANZA L’IDEA DI SCUOLA SOTTESA NELLE LEGGI MORATTI!

·        Altro punto preoccupante è il ruolo dell’autonomia scolastica in simile contesto.  Andrebbe a sommarsi nei contenuti didattici alle istanze regionali potenziando aspetti legati esclusivamente alle specificità del territorio, o –meno verosimilmente!- tenderebbe a riportare la scuola a quella funzione formativa “universale”che suggerì a Calamandrei la definizione della scuola  come “organo costituzionale”?

     Il NO al referendum costituzionale, insieme alla richiesta di abrogazione delle leggi Moratti, è solo il primo indispensabile passo per poter attuare pienamente l’art.33 della Costituzione “ La Repubblica …istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”. Questo articolo, garanzia del carattere disinteressato, laico, pluralista e universale dell’istruzione connesso alla forma dello Stato-Repubblica , è ancora in vigore, ma la sua attuazione, già contraddetta  dall’immissione nel sistema scolastico nazionale delle scuole “paritarie”aventi finalità proprie,(tanto che non si può  più parlare di “sistema scolastico statale” ma di “sistema scolastico nazionale”), subirebbe un colpo definitivo se passasse questa malaugurata riforma, poiché non si potrebbe più parlare  nemmeno di “sistema scolastico nazionale”, ma di “regionalizzazione” del sistema scolastico, con un rispetto dei valori fondamentali  della nostra convivenza democratica a dir poco a MACCHIA DI LEOPARDO.                   (a cura di Antonia Baraldi Sani)

NOTE

(1) da: http://www.erasmi.it/monografie/riforma-capitolo-v-costituzione.html

La riforma del titolo V della Costituzione.
Prospettive applicative ed interpretative.


di DIEGO FODERINI
(Segretario e Direttore Generale del Comune di Affi – Vr)


Le principali novità della riforma. La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 24 ottobre 2001 ed entrata in vigore il successivo 9 novembre, ha riformato e riformulato gran parte del titolo V della Costituzione, intitolato “Le Regioni, le Province, i Comuni”.

La riforma intende consentire l’affermazione di un’organizzazione pubblica di tipo federalista nella quale allo Stato spettano solamente i compiti essenziali che non possono essere soddisfacentemente svolti dalle Regioni e dagli enti locali.

Tale finalità viene sostanzialmente perseguita attraverso l’esatta individuazione delle materie soggette alla disciplina della legge dello Stato, il riconoscimento della potestà legislativa regionale in tutte le altre nonché mediante la soppressione dei tradizionali controlli sull’operato delle Regioni e di Comuni e Province.

La potestà legislativa statale risulta così distinta in esclusiva o concorrente. Solamente lo Stato può adottare leggi nelle materie di legislazione esclusiva quali la politica estera, i rapporti internazionali dello Stato, l’immigrazione, i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, la difesa e le Forze armate, la sicurezza dello Stato, le leggi elettorali, l’ordine pubblico e la sicurezza, la cittadinanza, lo stato civile e le anagrafi, la giurisdizione e le norme processuali.

Nelle materia di legislazione concorrente, invece, allo Stato compete la determinazione dei principi fondamentali mentre la disciplina di dettaglio spetta alle leggi regionali. Rappresentano materie di legislazione concorrente, tra le altre, quelle relative al commercio con l’estero, alla tutela ed alla sicurezza del lavoro, alle professioni, al governo del territorio, alle grandi reti di trasporto e di navigazione, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed alla promozione ed organizzazione delle attività culturali.

Le materie che non rientrano tra quelle espressamente enumerate attribuite allo Stato, secondo il criterio della competenza esclusiva o concorrente, sono soggette alla potestà legislativa delle Regioni (art. 117, comma IV: “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato).
…………

La riforma assume la materia quale criterio per la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni. Ma le situazioni oggetto di disciplina non sono mai riconducibili in modo esclusivo ad una sola materia, la quale costituisce dunque una mera classificazione teorica che si basa sull’oggetto principale della stessa disciplina. L’impostazione della riforma rischia così di creare continui conflitti di competenza tra Stato e Regioni e di originare un pericoloso blocco istituzionale.
…………..

Restano immutati, invece, i principi a fondamento della Costituzione quali quello di democraticità, di uguaglianza, del diritto al lavoro e, soprattutto, di unitarietà ed indivisibilità della Repubblica. Le materie che la riforma assegna alla potestà legislativa dello Stato sono dunque in relazione innanzi tutto agli interessi fondamentali (o principi o valori), delineati dalla stessa Carta Costituzionale.

…………………

La normativa di attuazione, che si rivela sempre più necessaria, può costituire l’occasione per conferire effettività alla riforma e per scongiurare, nel contempo, il rischio del blocco istituzionale derivante da continui conflitti tra Stato e Regioni.

………….

La riforma costituzionale, conformemente all’impianto federalista che la ispira, conferisce alle Regioni piena dignità rispetto allo Stato, il quale non può dunque più vantare la precedente generale prevalenza su tutti gli altri soggetti pubblici. Stato e Regioni sono titolari di distinte potestà legislative individuate direttamente dalla Costituzione, in modo da garantirne l’effettività. La soppressione del Commissario del Governo e delle funzioni di controllo dallo stesso svolte (mediante l’abrogazione dell’articolo 124 e del primo comma dell’articolo 125 nonché attraverso l’integrale riformulazione dell’articolo 127), risponde a tale logica fondamentale.
…………….



Categorie:SCUOLA

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